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STATUTO COMITATO SALUTE E AMBIENTE CALCINATO O.N.L.U.S.
Art. 1 - Denominazione E' costituito il comitato denominato "Salute e Ambiente Calcinato O.N.L.U.S.” - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.). Art. 2 - Sede Il comitato ha sede nel comune di Calcinato (BS) . Il trasferimento della sede può aver luogo nell’ambito del territorio del comune di Calcinato, con deliberazione dell’assemblea dei soci.Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative ed operative. Art. 3 - Scopo Il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. E’ indipendente, apartitico e senza scopo di lucro ed ha durata fino al 2030. Scopo del comitato è lo svolgimento di attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e quelle direttamente connesse, oltre la salvaguardia della salute pubblica. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il comitato pone in essere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 1)Promuovere lo sviluppo di una sensibilizzazione all’ambiente ed alla natura; 2)Promozione ed organizzazione di manifestazioni, finalizzate al contrasto della creazione e/o ampliamento di discariche che siano valutate dal comitato in contrasto con la tutela dell’ambiente; 3)Promozione di una sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti e all’utilizzo di energie a basso impatto ambientale (es.: fotovoltaico, solare termico, Geotermico ecc.); 4)Promozione e gestione di un osservatorio sulla salute pubblica; 5)Promozione e/o organizzazione di indagini ed analisi sulla qualità dell’aria e dell’acqua ed azioni per il loro miglioramento; 6)Tutela delle aree verdi presenti sul territorio di Calcinato; 7)Preparazione e pubblicazione di libri, monografie, opuscoli, documenti multimediali finalizzati ad una diffusione di informazioni sull’ambiente e la natura ed all’incremento della sensibilità sul tema; 8)Collegamento con le realtà territoriali pubbliche e private e le istituzioni civili a livello nazionale e internazionale per lo studio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività e progetti rivolti alla tutela dell’ambiente. Il comitato, per raggiungere i suddetti scopi, si gioverà di informazioni e mezzi culturali propri o derivanti dal collegamento e collaborazione con i movimenti similari, con la scuola e le associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e della natura, con centri culturali italiani ed esteri. Il comitato, inoltre, potrà procedere all’affiliazione con enti ed associazioni che condividano e perseguano le medesime finalità. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il comitato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. In caso di necessità, il comitato può assumere dipendenti nonché avvalersi di lavoratori autonomi, nei limiti necessari al funzionamento dell'organizzazione, o per qualificare o specializzare le attività svolte. Art. 4 - Soci Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli purché a carico degli stessi non siano pendenti procedimenti civili/penali o gli stessi non abbiano già subito condanne per reati di qualunque genere ed in particolare per reati contro il bene pubblico e l’ambente. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione. L’adesione all’associazione, a seguito di valutazione ed eventuale approvazione da parte del Consiglio direttivo, si realizza con l’iscrizione al libro soci ed il puntuale versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio del comitato è intrasmissibile. L’adesione al Comitato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L’adesione al Comitato comporta, per l’associato che abbia raggiunto la maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci. Nel caso di socio minorenne, il voto verrà espresso dall’esercente la potestà genitoriale. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa. Art. 5 - Diritti e doveri dei soci I soci hanno i seguenti diritti: - eleggere il Consiglio direttivo; - approvare il rendiconto annuale; - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata al comitato; - usufruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dal comitato. I soci hanno i seguenti doveri: - versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno; - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo; - tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede. Art. 6 - Esclusione dei soci Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera del Consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni. Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi: - inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore del comitato; - mancato pagamento della quota associativa; - inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali; - per altro grave motivo. Entro trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni il socio può attivare le procedure previste dall’art. 18. Nel periodo intercorrente tra la delibera di espulsione del Consiglio di amministrazione e la decisione degli arbitri, il socio viene sospeso temporaneamente dall'attività sociale. Art. 7 - Organi sociali Sono organi del comitato: - l'Assemblea; - il Consiglio direttivo; Art. 8. Composizione dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Art.8.1 Convocazione L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta, anche in via telematica, da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno cinque giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. Art. 9 - Validità dell'Assemblea e votazioni L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nei casi di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea dei soci in sede ordinaria: - discute ed approva la relazione sull'attività svolta, nonché il progetto delle attività da svolgere nell’anno successivo presentati dal Consiglio direttivo ; - elegge fra tutti i soci il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo. - delibera l’approvazione del bilancio redatto dal Consiglio direttivo. L'assemblea generale dei soci in sede straordinaria: - delibera le modifiche statutarie; - delibera sullo scioglimento dell'associazione. Art. 10 - Composizione e convocazione del Consiglio direttivo Il comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, ad eccezione della prima nomina prevista in sede di costituzione del comitato. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di due mandati Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del comitato oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri, con avviso scritto, inviato con qualsiasi mezzo, purché documentabile, indicante l'ordine del giorno ed il giorno, l'ora, il luogo dove si terrà la riunione, anche diverso rispetto alla sede del comitato. Art. 11 – Competenze del Consiglio direttivo e votazioni Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del comitato. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca potrà adire le procedura di cui all’ Art.18, e; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia definitiva. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio ha poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo. A titolo esemplificativo il consiglio direttivo: - predispone un programma delle attività dell'anno in corso che deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione; - la relazione annuale sociale ed i programmi dell'attività da svolgere; - stabilisce la data dell'assemblea generale ordinaria dei soci, da indirsi almeno due volte all'anno e convoca l'assemblea generale straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario; - emana eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale; - amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea; - stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'associazione; - esamina le domande di ammissione e di dimissione dei soci ordinari e delibera su di esse. Art. 12 - Verbalizzazioni Le delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo vengono riassunte in verbali redatti da un segretario, nominato di volta in volta, e sottoscritti dal Presidente. Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del comitato. I verbali possono essere consultati da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia. Art.13. Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un totale di due mandati. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Art.13.1 Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente. Art. 13.2 Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Art. 14 - Compensi I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto. Art. 15 Entrate Le entrate del Comitato sono costituite da: - quota annuale, il cui importo viene stabilito dal Consiglio direttivo. - i contributi dello Stato, della Regione e degli enti pubblici locali; - erogazioni liberali; lasciti e donazioni; contributi da persone fisiche, enti pubblici e privati. - proventi da prestazione di servizi o altre attività, anche di carattere commerciale e produttive marginali, svolte dal comitato in linea con le proprie finalità e a favore di soci e di terzi; - proventi e contributi vari con o senza vincolo di destinazione; - rendite patrimoniali. Art. 16 - Esercizio sociale rendiconto annuale L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Art. 16.1. Bilancio Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. Art. 17 - Destinazione degli avanzi di gestione Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del comitato. Art. 17.1. Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 18 - Controversie Le controversie che dovessero sorgere all'interno del comitato saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo dai primi due arbitri. Il collegio arbitrale giudicherà in modo inappellabile, utilizzando i poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura. Art. 19 - Modifiche dello statuto e estinzione Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione sono deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo del comitato di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 20 – Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti.
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Ultimo aggiornamento: domenica, 10 gennaio 2010